Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43005/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking charges, citing improper review of factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43005/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to issue a plea bargain verdict. The appellant argued against the exclusion of the minor offense hypothesis under Article 73 of the Drug Trafficking Law, while the prosecution contended that the defendant's possession of 50 grams of cocaine and unexplained cash holdings proved guilt beyond reasonable doubt. The court ruled that reviewing the factual reconstruction and evidence evaluation exceeds the appellate court's jurisdiction, as the lower court provided a sound logical basis for its decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90: The Court of Cassation cannot review the factual reconstruction or the evaluation of evidence by the trial court, reserving such competence exclusively to the judge of the merits who must apply established legal principles to the specific circumstances of the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Court of Cassation Jurisdiction Drug Trafficking Law Factual Reconstruction Review Appeal Admissibility Evidence Evaluation Minor Offense Hypothesis traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
309/90; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90
art. 73 d.P.R. 309/90
art. 616 c.p
309/90; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINELLI PASQUALE PIO nato a TORREMAGGIORE il 15/09/1994 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo sulla mancata definizione con sentenza di patteggiamento appare manifestamente infondato per le ragioni già esposte correttamente nella sentenza impugnata; Ritenuto che tutti gli altri motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto, in particolare, che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale già di per sé estremamente significativo (g. 50 di cocaina), la disponibilità di ingenti somme di denaro in contanti di cui non è stata fornita giustificazione (sebbene restituita senza una motivazione coerente) sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 I