Cassation court dismisses appeals as unfounded due to genericity and lack of merit regarding sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Mellone Giuseppe and Evacuo Pasquale inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The court found the appeals manifestly unfounded, generic, and lacking merit because the lower court's sentence already contained complete and exhaustive reasoning regarding the severity of offenses, including multiple drug deals, proximity to schools, and recognized aggravating circumstances like recidivism. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were condemned to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros each.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they are manifestly unfounded, generic, or lack merit, particularly when the lower court's decision contains complete and exhaustive reasoning on the facts and legal qualification.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MELLONE GIUSEPPE (CUI 06GQXR5) nato a TORRE ANNUNZIATA il 16/04/1994 EVACUO PASQUALE (CUI 05Z1A3R) nato a TORRE ANNUNZIATA il 20/12/2000 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi sono manifestamente infondati oltre che affetti da genericità, atteso che nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto, è contenuta una motivazione completa ed esaustiva in ordine al trattamento sanzionatorio per la valutazione adeguatamente argomentata della gravità dei reati in ragione delle plurime e numerose cessioni, della vicinanza dello spaccio a istituti scolastici, e considerate anche le aggravanti della recidiva riconosciuta a Evacuo Pasquale e quella dell'art. 80 d.P.R. 309/90, riconosciuta per entrambi, ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 Il Con li re e