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Ordinanza — n. 42243/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to cite specific legal grounds under Article 448.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42243/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ruling it generic and outside the scope of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a first-instance judgment applying a mitigated penalty with the prosecutor's consent, alleging a violation of Article 129 regarding dismissal grounds. The court rejected the claim because the arguments lacked specific legal citations and substantive analysis required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible de plano if it is generic and does not cite specific legal grounds or facts as required by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments de plano dismissal Article 448 Code of Criminal Procedure dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
Art. 129, cod. proc. pen.
309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., in relazione ai reati di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art.
Art. 444, cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KOUR KARIM nato il 28/05/1994 avverso la sentenza del 06/06/2024 del GIP TRIBUNALE di MODENA Elatoait..1456 alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22348/24 El Kour

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28