Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to cite specific legal grounds under Article 448.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ruling it generic and outside the scope of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a first-instance judgment applying a mitigated penalty with the prosecutor's consent, alleging a violation of Article 129 regarding dismissal grounds. The court rejected the claim because the arguments lacked specific legal citations and substantive analysis required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible de plano if it is generic and does not cite specific legal grounds or facts as required by law.
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KOUR KARIM nato il 28/05/1994 avverso la sentenza del 06/06/2024 del GIP TRIBUNALE di MODENA Elatoait..1456 alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 22348/24 El Kour
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28