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Ordinanza — n. 42066/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against sentence on request due to lack of admissible grounds under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42066/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not fall within the limited categories of reviewable issues permitted by the new procedural law. The appellant challenged the sentencing judge's reasoning regarding criminal responsibility, but the court noted that the defendant had implicitly waived evidence contestation through the plea agreement. Consequently, the court ruled that only legal qualification, illegality of the sentence, and consent defects are reviewable in such cases.

Regesto Legislator

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 129 c.p.p.; Art. 13-bis l. 353/2000: Appeals against sentences on request are limited to legal qualification, illegality of the penalty, and defects of consent.

Parole chiave

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sentences on request plea agreement admissibility of appeal procedural law reform criminal responsibility delitto contro l'ambiente rinuncia al dibattimento orale oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
3.1 Nella specie il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'ac- cordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.
Art. 13-bis l. 353/2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 129 c.p
3.1 Nella specie il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'ac- cordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv.
sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari
202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONVERTINO ORLANDO nato a MARTINA FRANCA il 30/04/1990 avverso la sentenza del 04/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. CONVERTINO Orlando ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Taranto gli ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena concordata con il PM in rela- zione a due reati di furto in abitazione in concorso aggravati dalla violenza sulle cose commessi in Martina Franca.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono improponibili in questa sede. Va ricordato, in proposito che, a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione avverso sentenze di applicazione di pena su richiesta, è limitata a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso. 3.1 Nella specie il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'ac- cordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.

La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consa- pevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di appli- cazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;

Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 2 t'

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il Consigliere est