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Ordinanza — n. 42018/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for illegal drug possession due to inadmissible generic factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42018/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Luigi Castellano's appeal against his conviction for illegal drug possession inadmissible. The court rejected the appellant's arguments regarding insufficient reasoning and lack of mitigating circumstances, labeling them as generic factual complaints rather than specific legal errors. Consequently, the original conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 30 legge n. 646 del 1982; Appeals based on generic factual grievances or unexamined mitigating circumstances are inadmissible as they fail to identify specific procedural missteps or demonstrate manifest illogicality in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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illegal drug possession inadmissible appeal generic factual complaints mitigating circumstances procedural error review Corte di Cassazione drug trafficking offense responsabilità dell'architetto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 30 legge n. 646 del 1982
Ritenuto che Luigi Castellano, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 30 legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLANO LUIGI nato a NAPOLI il 25/01/1954 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che Luigi Castellano, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 30 legge n. 646 del 1982; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto deduce critiche costituite da mere doglianze in punto di fatto, di contenuto estremamente generico, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, e pertanto aspecifiche; considerato che il secondo motivo, che denuncia vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché manifestamente infondato e riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha, sul punto, reso una motivazione esente da manifesta illogicità (plurimi precedenti penali, ripetute omissioni di comunicazioni, assenza di resipiscenza), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 20