Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Tirri Pellegrino inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a mitigated form of receipt under Article 648 of the Criminal Code, but the Court found his grounds were merely a repetition of arguments already rejected in the second instance. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the required specific criticism of the lower court's reasoning, violating the principle of specificity mandated by Article 591 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 648, comma 4, cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by merely reiterating arguments already dismissed without providing a new, specific argumentative critique of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIRRI PELLEGRINO nato a PISTOIA il 06/12/1976 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Tirri Pelltrino, ritenuto che i due motivi che compongono il ricorso in esame, che contestano violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della fattispecie attenuata di ricettazione di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen. non sono consentiti perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 3-4 della sentenza impugnata (in particolare, indicando l'impossibilità di considerare i beni ricettati di modesto valore economico), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presid