Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting exclusion of punishment due to habitual behavior.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Iodice Felicetta inadmissible, confirming her conviction for theft under Article 614 of the Penal Code. The court found the first ground regarding apparent lack of motivation unfounded due to sufficient argumentation, and rejected the second ground concerning the exclusion of punishment in Article 131-bis because the defendant's behavior was habitual, evidenced by multiple prior theft offenses. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 614 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The exclusion of punishment provided by Article 131-bis cannot be applied when the defendant's conduct is habitual, as evidenced by multiple prior offenses of the same nature recorded in the judicial register.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IODICE FELICETTA nato a TRINITAPOLI il 26/04/1970 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Iodice Felicetta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 614 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l'apparenza della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata, è manifestamente infondato dato che la sentenza impugnata è dotata di congruo apparato argomentativo non scalfito dai rilievi, di natura meramente fattuale, esposti in ricorso;
Rilevato che il secondo motivo, che contesta l'esclusone della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, come già rilevato dalla Corte distrettuale, l'istituto in esame non può essere applicato in quanto il comportamento tenuto dall'imputata è abituale avendo la stessa commesso plurimi reati della medesima indole (il casellario giudiziale annovera vari precedenti per furto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i