Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 41060/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the crime of personal injury was extinguished by withdrawal of the complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41060/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for personal injuries because the crime was extinguished by the withdrawal of the private prosecution. The appellant submitted police reports showing the victim's remission and the defendant's acceptance, which legally terminated the criminal liability. Consequently, the judgment was voided without remittal, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 152, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 582 cod. pen.: The extinction of a crime due to the withdrawal of a private prosecution renders the subsequent civil provisions inapplicable and necessitates the annulment of any judgment convicting the accused.

Parole chiave

Generato dall'IA
extinction of crime withdrawal of private prosecution personal injury offense annulment of conviction procedural extinction lesione alla caviglia risarcimento del danno alla persona lesione alla spalla

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 582 cod. pen.
Nasca Angelo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trani che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali di cui all'art. 582 cod. pen.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art.
Art. 152 cod. proc. pen.
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
art. 582 cod. pen
Nasca Angelo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trani che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali di cui all'art. 582 cod. pen.
art. 152 cod. proc. pen
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti
L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv.
Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci
259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv.
Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini
257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NASCA ANGELO nato a BARLETTA il 10/05/1988 avverso la sentenza del 16/02/2024 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nasca Angelo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trani che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali di cui all'art. 582 cod. pen.

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Il ricorrente ha allegato al ricorso i verbali di remissione di querela da parte della persona offesa e di relativa accettazione da parte dell'imputato, redatti dal Commissariato di P.S. di Corato il 12 giugno 2024.

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).

5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso i