Criminal appeal dismissed because the crime of personal injury was extinguished by withdrawal of the complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction for personal injuries because the crime was extinguished by the withdrawal of the private prosecution. The appellant submitted police reports showing the victim's remission and the defendant's acceptance, which legally terminated the criminal liability. Consequently, the judgment was voided without remittal, and the defendant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 582 cod. pen.: The extinction of a crime due to the withdrawal of a private prosecution renders the subsequent civil provisions inapplicable and necessitates the annulment of any judgment convicting the accused.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NASCA ANGELO nato a BARLETTA il 10/05/1988 avverso la sentenza del 16/02/2024 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nasca Angelo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trani che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali di cui all'art. 582 cod. pen.
2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Il ricorrente ha allegato al ricorso i verbali di remissione di querela da parte della persona offesa e di relativa accettazione da parte dell'imputato, redatti dal Commissariato di P.S. di Corato il 12 giugno 2024.
3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).
5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso i