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Ordinanza — n. 40989/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against refusal of criminal continuability due to lack of unified criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40989/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to apply the criminal continuability institution. The appellant argued that two offenses committed in 2009 and 2013 should be treated as a single criminal design because they stemmed from the same preventive measure, despite the time gap. The Court rejected this, ruling that the significant temporal distance and contingent circumstances proved a lack of unified planning, distinguishing mere repetition from a continuous criminal scheme.

Regesto Legislator

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Art. 75 d.lgs. n. 159/2011; The institution of criminal continuability requires proof of a unified criminal design, which is absent when offenses are separated by significant time and driven by contingent circumstances rather than original planning.

Parole chiave

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criminal continuability unified criminal design preventive measure temporal distance Cassation inadmissibility reiteration of offenses procedural economy infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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Art. 75 d.lgs. n. 159/2011
Angelo Bucci, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Civitavecchia, in data 22 maggio 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati di cui all'art. 75 d.lgs.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 75 d.lgs. n. 159/2011
Angelo Bucci, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Civitavecchia, in data 22 maggio 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati di cui all'art. 75 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLAZA RIVEROS CRISTIAN ENRIQUE nato il 27/05/1969 avverso l'ordinanza del 22/05/2024 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ciristian Enrique Plaza Riveros, per mezzo del suo difensore avv. Angelo Bucci, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Civitavecchia, in data 22 maggio 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011 giudicati con due diverse sentenze, commessi nel 2009 e nel 2013, ritenendo non provata la sussistenza di una unicità di disegno criminoso, nonostante l'omogeneità dei reati, per la loro rilevante distanza nel tempo, al punto che le violazioni riguardavano due diverse misure di prevenzione; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per non avere l'ordinanza tenuto conto del fatto che le due violazioni riguardavano, in realtà, la medesima misura, emessa nel 2007 e poi prorogata sino al 2017, elemento questo rilevante per ritenere provato il collegamento psicologico tra le ottemperanze ad essa e quindi l'unicità del disegno criminoso, e per avere negato la continuazione solo per la distanza temporale, che costituisce un indicatore non significativo; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo le condotte di reato, anche della stessa specie, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi solo in attuazione di una generica spinta delinquenziale, stante la loro forte distanza temporale, e non vi siano elementi da cui desumere che, nel commettere il primo reato, nel 2009, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, di commettere una analoga violazione addirittura quattro anni più tardi, trattandosi, inoltre, di condotte spesso tenute sulla spinta di situazioni contingenti, solo per soddisfare esigenze occasionali; ritenuto insussistente anche il vizio della motivazione dedotto dal ricorrente, risultando l'ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, e conforme alla giurisprudenza di questa Corte (si veda, in particolare, Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), atteso che la evidente estemporaneità delle singole condotte e la loro lontananza nel tempo sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatici, piuttosto, di una propensione dell'istante alla devianza, ovvero alla inosservanza delle prescrizioni dell'Autorità, che si rJ3-- concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 10 ottobre 2024 Il Consigli