Appeal dismissed as inadmissible for alleging violation of law regarding recidiva calculation under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale Ciliento inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ciliento argued a violation of law concerning the calculation of prescription terms, but the court found his claim manifestly unfounded. The decision relied on established precedent that reiterated recidiva specifically affects both the base prescription period and the extension of that period under the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 161, comma 2, cod. pen.: The court holds that an appeal contesting the calculation of prescription terms based on reiterated recidiva is inadmissible when it contradicts consolidated case law establishing that such recidiva impacts both the base term and the extension of the term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILIENTO PASQUALE nato a NAPOLI il 01/01/1966 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pasquale Ciliento, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione al calcolo della prescrizione è manifestamente infondato poiché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta Vincenzo, Rv. 274721-01; Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, Giofrè, Rv. 266532 - 01; Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224 - 01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2024 Estens