Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to pre-deduce recidiva and preclusive fact findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Giuseppe Mario Fois inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the ground challenging the specific recidiva was not pre-deducted as required by law, and the challenge to the application of the statutory mitigation under Article 99 involved preclusive fact findings barred from review. Consequently, the appeal was rejected because it violated procedural requirements and sought to re-examine matters reserved for the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 99, comma 4, cod. pen.: An appeal is inadmissible if the ground for contesting specific recidiva is not pre-deducted and if it challenges fact-based applications of statutory mitigation reserved for the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOIS GIUSEPPE MARIO nato a NUORO il 08/09/1963 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Mario Fois, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta violazione di legge in relazione alla contestata recidiva reiterata specifica non risulta essere stato preventivamente dedotto secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, peraltro, il motivo di ricorso che contesta il riconoscimento e l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., involge accertamenti di fatto preclusi al sindacato di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr idente