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Ordinanza — n. 40903/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming aggravated fraud instead of public funds misappropriation, citing established case law on false declarations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40903/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Anna Paragliola inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the offense as aggravated fraud rather than misappropriation of public funds. The court rejected this claim, ruling that established jurisprudence dictates that organized fraudulent activity involving false declarations to public entities constitutes the crime of aggravated fraud under Article 640-bis of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 640-bis cod. pen.; The court established that organized fraudulent activity involving false declarations to public entities to induce error constitutes aggravated fraud, not misappropriation of public funds, when the false declaration is a segment of the criminal action.

Parole chiave

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aggravated fraud public funds misappropriation false declaration criminal qualification appeal inadmissibility consolidated jurisprudence Art. 640-bis eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 640-bis cod. pen.
art. 640-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 19841 del 12/01/2023, Bonfrate
Sez. 2, n. 13573 del 2024
285397 — 01) conforme Sez. 2, n. 13573 del 2024 non massimata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARAGLIOLA ANNA nato a NAPOLI il 22/03/1984 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Anna Paragliola, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di truffa aggravata anziché nel reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche è manifestamente infondato poiché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di cui all'art. 640-bis cod. pen. l'attività organizzata di natura fraudolenta posta in essere per conseguire erogazioni pubbliche, nel caso in cui la falsa dichiarazione all'ente si ponga come uno dei segmenti dell'azione delittuosa, presupponendo essa il mancato possesso di una serie di requisiti dichiarati falsamente esistenti per indurre in errore l'ente erogatore (Sez. 2, n. 19841 del 12/01/2023, Bonfrate, Rv. 285397 — 01) conforme Sez. 2, n. 13573 del 2024 non massimata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in* favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, V8 ottobre 2024 Il Consi e Estensore Il re