Italian Court dismisses appeal on drug trafficking conviction citing insufficient mitigating circumstances and failed translation argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a translation of the investigation closure notice and claimed statutory mitigating circumstances regarding seized drugs were ignored. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the translation was provided and the drug quantity did not warrant the alleged leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on omitted translations or unacknowledged mitigating circumstances are inadmissible when the translation was duly provided and the factual data significantly weighs against the appellant's assertions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH SUMEET nato il 20/04/1979 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Singh) Rilevato che i motivi dedotti appaiono manifestamente infondati con riferimento sia alla dedotta omessa traduzione in lingua a lui nota dell'avviso chiusura indagini (adempimento, peraltro, eseguito con l'ausilio di un interprete) sia al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (atteso l'importo non trascurabile ricavato dalla cessione della sostanza stupefacente) sia, infine, alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., considerato il dato ponderale significativo della sostanza caduta in sequestro.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 se mbre 2024 Il consiglier estensore Il Presi te Ori Angelo tan