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Ordinanza — n. 40808/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for remittal as request is eccentric and lacks legal basis regarding unspecified power group conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40808/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the request for remittal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court found the request eccentric because it relied on alleged conditions imposed by an unspecified 'power group' on a territory without specifying judicial offices. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the statutory requirements for remittal under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 45 e segg. cod. proc. pen.; A request for remittal is inadmissible if it is eccentric and lacks the specific legal presuppositions required by law, particularly when based on vague assertions of power group conditions without targeting judicial offices.

Parole chiave

Generato dall'IA
request for remittal eccentric request Code of Criminal Procedure inadmissible appeal procedural costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 45 e segg. cod. proc. pen.

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Testo completo

nte ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: BRANCAFORTE FABIOLA nato a SIRACUSA il 30/08/1966 avverso l'ordinanza del 19/04/2022 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ORLANDO VILLONI; (Brancaforte) Rilevato che, a prescindere dalla sopravvenuta rinunzia, l'istanza di rimessione proposta appare palesemente eccentrica rispetto ai presupposti indicati dalla legge anche solo per la sua presa in considerazione (art. 45 e segg. cod. proc. pen.), in quanto basata sull'asserita presenza di condizionamenti di un non meglio precisato 'gruppo di potere' genericamente esercitati su un determinato territorio ma non specificamente su uffici giudiziari.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consiglie e estensore Il Pre ente Angeò qostanzo DEPOSITATA IN