Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 40669/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to sign by a registered defense attorney under new procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40669/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Sciallo Massimo, challenged a conviction for a crime under Article 291-bis of D.P.R. n. 43/1973 without having the petition signed by a defense attorney registered on the special barroll of the Court of Cassation. The court ruled that the requirement for such a signature, introduced by Law n. 103 of 2017, is an absorbing condition for admissibility, rendering the appeal void due to non-compliance.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 103, Law n. 2017: The requirement that a cassation appeal be signed by a defense attorney registered on the special barroll of the Court of Cassation is a mandatory condition for admissibility; failure to comply results in the absolute inadmissibility of the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal admissibility special barroll registration defense attorney signature requirement Law 103 2017 procedural reform absorbing condition inadmissibility spese di gratuito patrocinio ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
103 del 2017 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod.
Law n. 103 of 2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIALLO MASSIMO nato a NAPOLI il 31/03/1991 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdtø-avvio-a44e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che SCIALLO Massimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 08/04/2024 della Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la condanna inflitta dal Giudice di primo grado per il reato di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973; considerato che il ricorso è stato presentato in data epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 2017 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto; ritenuto che tale circostanza assuma rilievo assorbente, imponendo una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 settembre 2024 Il conskieke estensore Il Presidente