Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to sign by a registered defense attorney under new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Sciallo Massimo, challenged a conviction for a crime under Article 291-bis of D.P.R. n. 43/1973 without having the petition signed by a defense attorney registered on the special barroll of the Court of Cassation. The court ruled that the requirement for such a signature, introduced by Law n. 103 of 2017, is an absorbing condition for admissibility, rendering the appeal void due to non-compliance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 103, Law n. 2017: The requirement that a cassation appeal be signed by a defense attorney registered on the special barroll of the Court of Cassation is a mandatory condition for admissibility; failure to comply results in the absolute inadmissibility of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIALLO MASSIMO nato a NAPOLI il 31/03/1991 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdtø-avvio-a44e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che SCIALLO Massimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 08/04/2024 della Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la condanna inflitta dal Giudice di primo grado per il reato di cui all'art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973; considerato che il ricorso è stato presentato in data epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 2017 che, modificando l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., ha statuito a pena di inammissibilità la necessità che l'impugnazione sia sottoscritta da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, ciò che nella specie non è avvenuto; ritenuto che tale circostanza assuma rilievo assorbente, imponendo una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 settembre 2024 Il conskieke estensore Il Presidente