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Ordinanza — n. 40649/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of prescription defense in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40649/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to raise the prescription defense in the first instance. Although the crime of tax evasion was committed in 2016 and the statute of limitations had expired by the time of the appeal, the court ruled that raising this defense at the cassation stage is procedurally improper. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000; Art. 606 c.p.p.: The defense of prescription must be raised in the first instance; failure to do so renders a subsequent cassation appeal inadmissible, even if the limitation period has expired.

Parole chiave

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prescription defense tax evasion crime cassation inadmissibility first instance omission statute of limitations ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XU YWIA0 nato il 26/01/1975 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che XU Yujiao - imputata del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in qualità di titolare della ditta individuale TOMAIFICIO DIANA, con riferimento alla dichiarazione relativa all'anno di imposta 2015 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 09/12/2023, con cui la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Forlì, deducendo l'estinzione del reato per prescrizione essendo trascorsi oltre otto anni dai fatti, alla data di proposizione del ricorso; ritenuto che la censura sia del tutto priva di fondamento, avuto riguardo alla data di consumazione del reato (30/09/2016), alla pena edittale prevista, nonché all'aumento di un terzo ai sensi del comma 1-bis dell'art. 17 d.lgs : n. 74 del 2000: elementi che consentono di escludere che il reato sia prescritto anche alla data odierna, fermo restando - ovviamente -che la possibilità di dedurre in questa sede la prescrizione maturata medio tempore postula l'ammissibilità del ricorso, altrimenti inidoneo a radicare il rapporto processuale: ammissibilità che nella fattispecie in esame, alla luce di quanto esposto in ordine all'unico motivo proposto, deve essere radicalmente esclusa; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024