Cassation court dismisses appeal as generic and non-specific regarding criminal liability and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's complaints were deemed generic because they merely repeated the arguments from the second instance without engaging with the appellate court's detailed reasoning on the facts. The court found the arguments regarding criminal liability and generic mitigating circumstances to be non-specific and lacking logical coherence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be specific and engage with the lower court's reasoning; generic complaints that merely repeat second-instance arguments without substantive engagement are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALESSANDRO MICHELE nato a ACERRA il 19/11/1993 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avAo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 17730/24 D'Alessandro OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, là dove ha rappresentato che, a fronte di autorizzazione per recarsi a una visita medica, l'imputato è stato reperito all'inaugurazione di un centro estetico (v. pag. 3);
Ritenuto che l'altra doglianza - relativa alla negata applicazione delle attenuanti generiche - è aspecifica poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (pag. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il