Italian court dismisses appeal as generic for lacking specific arguments against sentencing and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the complaint was deemed generic and failed to engage with the lower court's reasoning. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances and the sentence length, but the court found these issues were already adequately examined with correct legal arguments. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic, as it must specifically confront the arguments and reasoning of the lower court judgment rather than merely restating dissatisfaction with the outcome.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELLINI KEVIN nato a PESCARA il 24/07/1994 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 156/ RG. 17679
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Kevin Cellini avverso la sentenza in epigrafe che lo ha condannato per il delitto di cessione continuata di cocaina nell'arco di cinque anni; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico in quanto la doglianza è costituita dalla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dall'eccessività della pena profili che, al contrario, sono stati adeguatamente vagliati, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito. Infatti, la sanzione è stata assai contenuta a fronte di condotte protratte per anni e le circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato e vanno applicate quando vi siano elementi positivi, sono state negate con una sufficiente e non illogica motivazione cioè sui due precedenti penali gravanti sull'imputato e sulla condotta contestata; dato atto che il ricorso non si confronta in alcun modo con gli argomenti della sentenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consiglier