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Ordinanza — n. 40405/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug conviction for manifestly unfounded constitutional and sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40405/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Federico Polito inadmissible, rejecting his constitutional challenge regarding the conversion of detention sentences and his claim of an aggravating circumstance. The court found the constitutional argument manifestly unfounded as a matter of criminal policy and noted the lower court adequately analyzed the evidence of over 3 kg of hashish. Furthermore, the court ruled that the appellant failed to provide specific arguments to justify a more favorable sentencing balance, leading to the dismissal of the entire petition.

Regesto Legislator

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Art. 59, lett. d), legge 689/1981; Art. 80 d.P.R. 309/90: Constitutional challenges regarding the conversion of detention sentences are manifestly unfounded if they concern legislative policy choices, and appeals must be rejected if the lower court's reasoning on aggravating circumstances and sentencing balances is logically coherent and supported by the evidence.

Parole chiave

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constitutional challenge dismissal drug trafficking conviction aggravating circumstance analysis sentencing balance review criminal policy choice attenuazione della pena traffico aggravato di stupefacenti sospensione condizionale della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 59, lett. d), legge 689/1981
309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata in data 15 luglio 2024, con cui vengono ribadite le doglianze proposte; Ritenuto, quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente con riguardo all'art. 59, lett.
Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
17207/24 POLITO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.
Art. 80 d.P.R. 309/90
art 80 d.P.R. 309/90
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLITO FEDERICO nato a GARBAGNATE MILANESE il 09/08/1995 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 17207/24 POLITO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata in data 15 luglio 2024, con cui vengono ribadite le doglianze proposte; Ritenuto, quanto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente con riguardo all'art. 59, lett. d), legge 689/1981 nella parte in cui non prevede che il divieto di conversione delle pene detentive segua la preliminare verifica di collegamenti con la criminalità organizzata, che la stessa è manifestamente infondata, trattandosi di scelte di politica criminale del legislatore (v. pag. 6 del provvedimento impugnato);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso relativo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art 80 d.P.R. 309/90, oltre che generico, è manifestamente infondato dal momento che la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la Corte ha adeguatamente argomentato con lineare logicità coerente con l'analitica disamina dei dati probatori (si tratta di oltre 3 kg. di hashish (v. pag. 7); Ritenuto, quanto al terzo e quarto motivo di censura attinenti al trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con la suddetta aggravante, là dove ha rappresentato, che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il bilanciamento in termini di prevalenza (anziché equivalenza) così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato;

Rilevatof infineche la pena in concreto irrogata è impeditiva ex lege della sospensione condizionale, genericamente invocata nel quinto motivo di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.