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Ordinanza — n. 40382/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to defense attorney not listed in the special bar registry.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40382/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible on preliminary grounds because the defending attorney was not enrolled in the special bar registry required for such proceedings. The appellant, Francesco Dabellonio, challenged a second-instance judgment confirming his conviction for crimes under Articles 336 and 341-bis of the Penal Code, which included a contested recidivism reduction. The court ruled that this procedural defect constituted an original flaw preventing the valid initiation of the appeal, leading to a dismissal without examining the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal filed by a defense attorney not enrolled in the special bar registry is inadmissible ex officio due to an original procedural defect.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special bar registry requirement original procedural defect defense attorney qualification de plano dismissal ammende per infrazione procedurale censure procedurali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
equivalente alla contestata recidiva; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto, in via preliminare, che il ricorso vada dichiarato inammissibile in quanto presentato da un difensore non iscritto nell'apposito albo speciale ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
tale da integrare un vizio originario dell'atto che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod.
art. 89 cod. pen
previo riconoscimento della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DABELLONIO FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 15/06/1984 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avv)dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 46/Rg 16764

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Dabellonio avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna, emessa con il rito abbreviato, per i delitti di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen. previo riconoscimento della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. equivalente alla contestata recidiva; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto, in via preliminare, che il ricorso vada dichiarato inammissibile in quanto presentato da un difensore non iscritto nell'apposito albo speciale ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. tale da integrare un vizio originario dell'atto che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2