Criminal appeal dismissed as generic; court upheld conviction for multiple crimes with mitigating factors properly assessed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the criminal appeal inadmissible for being generic and lacking specific grounds. The appellant argued for generic mitigating circumstances and excessive sentencing, but the lower court had already evaluated these factors correctly based on the commission of multiple crimes in a short timeframe by a recidivist. Consequently, the conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the complaint is generic and fails to specify concrete grounds, as the lower court's assessment of mitigating circumstances and sentencing excessiveness must be based on positive elements and sufficient motivation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZENATO MICHELA nato a SAN PAOLO( BRASILE) il 17/06/1988 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI; n. 39/ RG. 16718
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Michela Zenato avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico in quanto la doglianza è costituita dalla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dall'eccessività della pena che, al contrario, sono state adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito. Infatti, la pena è stata contenuta nei minimi edittali e il diniego delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituisce un diritto dell'imputato rdeve essere fondato su elementi positivi non emersi, è stato sorretto da sufficiente e non illogica motivazione cioè sulla commissione di più reati nell'arco di pochi minuti peraltro da parte di persona con plurimi precedenti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera ste sora Il