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Ordinanza — n. 40202/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40202/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against a plea bargain sentence inadmissible. The appellant challenged the sentence under Articles 129 and 444 of the Code of Criminal Procedure, arguing violations of legal requirements. The Court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general violations of law regarding the absence of acquittal causes.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against plea bargain sentences, the Court of Cassation cannot examine general violations of law but is restricted to the specific grounds explicitly listed in the statute.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility statutory grounds limitation Article 448 procedure plea bargain sentence motivi di cassazione ricorso per cassazione mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a ACHOUAK MOHAMED, per i delitti di cui agli artt.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Legge n. 103 del 2017
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
279761); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
art. 444 cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a ACHOUAK MOHAMED, per i delitti di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACHOUAK MOHAMED nato a AGRIGENTO il 16/08/2001 avverso la sentenza del 29/04/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAo avviso alle parti; 3 udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a ACHOUAK MOHAMED, per i delitti di cui agli artt. 477, 482, 658 e 340 cod. pen., la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 129, e 444 cod. proc. pen.; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che, in particolare, questa Corte ha affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso