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Ordinanza — n. 40106/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper grounds regarding prosecutability conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40106/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed on grounds concerning the lack of prosecutability conditions, which are not permitted under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a second-instance judgment confirming aggravated theft, resistance, and assault on a public official, arguing procedural flaws in the settlement agreement. The court ruled that appeals under this specific article are strictly limited to the formation of the party's will, prosecutor's consent, and divergent content of the ruling, excluding complaints about waived reasons or sentencing conditions.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible if based on grounds such as the lack of prosecutability conditions, as they fall outside the narrow scope of reviewable issues regarding the party's will and the prosecutor's consent.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility prosecutability conditions Article 599-bis c.p.p. settlement agreement review waived reasons exclusion momento del reato accusa penale procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
RAVASCO SANTO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 610 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5 -bis, cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
RAVASCO SANTO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAVASCO SANTO nato a CATANIA il 15/01/1994 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA Tlato avviso alle parti,1 : udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. RAVASCO SANTO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Catania, in relazione ai reati di furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo, relativo alla omessa valutazione della mancanza della condizione di procedibilità della querela, non consentito. È stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento éx art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall'art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).

4. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così