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Ordinanza — n. 39933/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of reasoning and improper legal requalification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39933/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Al Faour Rana inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for threats under Article 377 of the Penal Code, arguing defects in the lower court's reasoning regarding his responsibility. The court rejected these claims, noting that the appellate court's requalification of the facts was legally sound, lacked sufficient justification from the defendant, and complied with fair trial principles without violating the prohibition of *in peius*. Consequently, the appeal was dismissed as unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 377 cod. pen.; Art. 6 CEDU: An appeal based on alleged defects in reasoning regarding criminal responsibility is inadmissible if it merely seeks a different appreciation of evidence or constitutes an improper request for legal requalification that does not violate the principle of fair trial or the prohibition of *in peius*.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defects in reasoning legal requalification fair trial principles prohibition of in peius threats offense court costs and fine minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 377 cod. pen.
Art. 6 CEDU
art. 377 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, Rv. 286026
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AL FAOUR RANA nato il 23/09/1982 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Al Faour Rana; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso proposto avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 377 cod. pen. è inammissibile poiché i denunciati vizi di motivazione in punto di responsabilità si risolvono in motivi volti ad un diverso apprezzamento delle risultanze processuali che, facendo corretta applicazione delle regole di inferenza logica, la Corte di appello ha ritenuto riconducibili ad una condotta minatoria idonea a indurre la persona offesa a ritrattare le accuse, rilevando, altresì, l'assenza di cause di giustificazione che l'imputato aveva allegato fin dal primo grado.

Manifestamente infondato è il motivo in rito poiché, in relazione alla diversa qualificazione giuridica del fatto, il giudice di appello, pur in presenza dell'impugnazione del solo imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre la rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, Rv. 286026), condizioni tutte presenti nella vicenda in esame ove lo stesso difensore dell'imputato aveva sollecitato la diversa riqualificazione del fatto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 20