Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints regarding dangerous driving resistance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Muto Giuliano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had convicted Muto of resistance under Article 337 of the Penal Code based on his dangerous driving maneuvers intended to evade police control. The court rejected the appeal's arguments as mere factual complaints rather than legal issues suitable for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must raise legal questions; mere complaints regarding factual findings or alternative interpretations of witness statements do not constitute admissible grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUTO GIULIANO nato a CROTONE il 24/08/1988 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Muto G.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto.
Le modalità della condotta, ricostruite sulla scorta delle dichiarazioni dei verbalizzanti di cui il ricorrente sollecita una lettura alternativa, sono state ritenute idonee a denotare la condotta di resistenza perché non si erano esaurite in una mera resistenza passiva o in una generica fuga poiché la condotta di guida dell'imputato, per sottrarsi al controllo era consistita in manovre azzardate e pericolose per la incolumità degli agenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'I.1 ottob