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Ordinanza — n. 39893/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of judge recusal issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39893/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the trial judge should have recused himself for handling both ordinary and summary proceedings against co-defendants, but the lower court's reasoning was deemed logically sound and legally correct. Furthermore, the second ground of appeal was rejected as generic and indeterminate because it failed to specify the factual elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the appellate court from exercising its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the factual elements necessary for the appellate court to exercise its supervisory function, and if the alleged violation of law is manifestly unfounded by the record.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds judge recusal summary proceedings ordinary proceedings Code of Criminal Procedure supervisory function danneggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Considerato che il secondo e ultimo motivo, con cui il ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo di cui alle condotte contestate è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI TAVI RAFFAELE nato a TORINO il 21/07/1972 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Raffaele Di Tavi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Cuneo per i reati di cui agli artt. 582, 585 e 635 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge quanto alla mancata astensione del giudice di primo grado - in quanto avrebbe celebrato il giudizio ordinario nei confronti del ricorrente ma anche il giudizio abbreviato nei confronti dei coimputati - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali.

La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (in particolare, pagg. 5 e 6 pani) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici e di corretti richiami giurisprudenziali ai fini della insussistenza di cause di incompatibilità. Considerato che il secondo e ultimo motivo, con cui il ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo di cui alle condotte contestate è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso