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Ordinanza — n. 39870/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal grounds and factual errors regarding defendant's presence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39870/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Walter De Cataldis's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court order based on alleged nullity, claiming the defendant was absent despite being present or represented. The court rejected this because the appeal failed to cite any specific legal violation or reasoning defect in the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it fails to indicate the specific legal violation or defect in reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds defect in reasoning Court of Cassation procedural nullity procedimento in contumacia carenza di credibilità oggettiva mancata comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CATALDIS WALTER nato a TARANTO il 28/03/1975 avverso l'ordinanza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Walter De Cataldis e la memoria inviata in limine; ritenuto che con il ricorso si lamenta la nullità asseritamente intervenuta nel corso del procedimento conclusosi con la sentenza 21 ottobre 2017, in cui l'imputato era presente o rinunciante a comparire (ma in ogni caso rappresentato dal difensore di fiducia) a dispetto di quanto indicato nel ricorso ove viene qualificato come assente; considerato che con il ricorso non viene nemmeno indicata la violazione di legge o il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così