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Ordinanza — n. 39840/2024 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for inadmissibility due to failure to raise recidivism aggravating circumstance in appeal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39840/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Bevilacqua inadmissible and ordered him to pay court costs. The sole ground of appeal concerned the improper application of the aggravated recidivism penalty, which the court found was not raised in the original appeal act. Consequently, the court ruled that this new argument violated the procedural requirement to deduce all grounds before the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 c.p.p.; A new ground of appeal not included in the act of appeal is inadmissible as it violates the principle of contradiction and the requirement to formulate all grounds prior to the appellate judgment.

Parole chiave

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recidivism aggravating circumstance inadmissible appeal failure to deduce grounds principle of contradiction procedural violation reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA ANTONIO nato a SESTO SAN GIOVANNI il 13/04/1980 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Bevilacqua; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'indebita applicazione dell'aggravante della recidiva reiterata, in presenza di un unico precedente, non è consentito (in quanto non formulato con l'atto di appello e quindi non precedentemente dedotto, in violazione dell'art.606 comma 3 c.p.p.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il C nsigli re estensore Il P esident