Italian court dismisses appeal against aggravated robbery sentence due to manifestly unfounded complaints on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by El Mehdi Belaabdouni inadmissible regarding his conviction for aggravated robbery. The lower court had already justified the sentence by emphasizing the defendant's recidivism, the gravity of the crime, and the specific intent, while noting the base penalty was close to the statutory minimum. The appellate court's reasoning was deemed sufficient to escape review, rendering the complaint on the punitive treatment manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible when the complaints are manifestly unfounded because the lower court has adequately motivated its decision by prioritizing recognized mitigating circumstances and highlighting specific aggravating factors like recidivism and the gravity of the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELAABDOUNI EL MEHDI (CUI: 04ASO5D) nato il 03/03/1996 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA DE SANTIS;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di El Mehdi Belaabdouni avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che confermava la responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio irrogato per il delitto di rapina aggravata; considerato che le doglianze formulate in punto di trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate, avendo la Corte di merito escluso con motivazione adeguata la possibilità di rivedere il giudizio di comparazione accordando la prevalenza alle già riconosciute attenuanti generiche, rimarcando a tal fine la recidività specifica del prevenuto, la gravità del fatto e la spiccata intensità del dolo; che i giudici d'appello hanno, altresì, argomentato la congruità del trattamento sanzionatorio praticato anche in relazione al modesto discostamento della pena base dal minimo edittale, esprimendo un giudizio che sfugge a censura in questa sede (pagg. 5 e 6); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il esident