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Ordinanza — n. 39775/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding insufficient evidence and psychological motivation in tax crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39775/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Laura Montrone's cassation appeal inadmissible for attempting to obtain a new and unauthorized reading of the trial record. The lower court had convicted Montrone of tax evasion based on inductive assessments due to her failure to submit 2012 tax declarations, a finding supported by sector studies and her role as company liquidator. The court rejected arguments regarding insufficient evidence and psychological motivation, citing established jurisprudence that allows financial offices to determine tax debts without prior account inspections when declarations are missing.

Regesto Legislator

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Art. 189 cod. proc. pen.; Art. 192, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 55, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; Art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74: In tax criminal proceedings, the principle of atypicality of means of proof permits the use of inductive assessments by financial offices to determine tax debts when declarations are omitted, and appeals challenging the motivation on grounds of insufficient evidence or psychological elements are inadmissible if the lower court's reasoning is based on objective trial findings.

Parole chiave

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inductive assessment tax evasion crime inadmissible appeal insufficient evidence financial office studies liquidator duty procedural atypicality prova del dolo

Disposizioni normative citate

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Art. 189 cod. proc. pen.
Al riguardo, è stata richiamata la costante giurisprudenza di legittimità in forza della quale in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod.
Art. 192, comma 1 cod. proc. pen.
pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod.
Art. 55, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Di seguito, i Giudici del merito hanno evidenziato che la ricorrente non aveva allegato documentazione idonea a smentire l'accusa, né esibito i registri IVA dovuti, così legittimando la procedura di cui all'art. 55, d.P.R.
Art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74
Premesso che con sentenza del 25/5/2023 la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa il 22/9/2022 dal locale Tribunale, con la quale Laura Montrone era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
art. 189 cod. proc. pen
Al riguardo, è stata richiamata la costante giurisprudenza di legittimità in forza della quale in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 36207 del 17/4/2019, Menegoli, Rv. 277581
(tra le altre, Sez. 3, n. 36207 del 17/4/2019, Menegoli, Rv. 277581).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTRONE LAURA nato a BARI il 13/12/1978 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 25/5/2023 la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa il 22/9/2022 dal locale Tribunale, con la quale Laura Montrone era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando l'affermazione di responsabilità per assoluta inadeguatezza della prova (accertamento induttivo) e per vizio di motivazione quanto al profilo psicologico del reato.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.

4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che - a fronte dell'omessa presentazione delle dovute dichiarazioni per l'anno 2012 - era stato compiuto un accertamento induttivo mediante gli studi di settore, così riscontrando il reato in tutti gli elementi costitutivi, ed un'IVA evasa per oltre 200mila euro.

Al riguardo, è stata richiamata la costante giurisprudenza di legittimità in forza della quale in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 3, n. 36207 del 17/4/2019, Menegoli, Rv. 277581).

Di seguito, i Giudici del merito hanno evidenziato che la ricorrente non aveva allegato documentazione idonea a smentire l'accusa, né esibito i registri IVA dovuti, così legittimando la procedura di cui all'art. 55, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di accertamento induttivo; ai sensi del primo comma, infatti, se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità.

5. Rilevato che la sentenza è immune da vizi anche con riguardo all'elemento soggettivo del reato: è stato sottolineato, infatti, che la ricorrente era stata nominata liquidatrice della società il 17/7/2013, a chiusura dell'anno di imposta 2012, e che dunque gravava sulla stessa un generale dovere di diligenza, comprensivo anche della regolare presentazione delle dichiarazioni fiscali.

6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024 ILOnsiglier