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Ordinanza — n. 39346/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging lack of temporal contestation under plea bargain rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39346/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on a ground not permitted in a plea bargain case. The appellant argued that the prosecution failed to precisely contest the timing of specific crimes, citing dates like 2022 and 2027. The court ruled that such defects do not fall within the narrow statutory exceptions allowing appeals against plea bargain judgments.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain judgments are limited to specific statutory grounds, excluding general defects in the temporal contestation of the crime.

Parole chiave

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plea bargain appeal temporal contestation defect inadmissible cassation procedural exhaustion statutory exceptions dichiarazioni inverosimili testimonianza della vittima confessione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Il Tribunale di Gela, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Marianna Lucia Amato, ex art. 444 cod.
Art. 73 D.P.R. 309/1990
pen., la pena per plurime fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 610, comma 5, c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod.
Art. 616 c.p.p.
pen., consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Gela, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Marianna Lucia Amato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per plurime fattispecie di cui all'art.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen., consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. 2, n. 4727 dell'11/01/2018, Oboroceanu
278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 4, n. 21036 del 05/04/2023, Giordano
272014 - 01, e, ancora più di recente, Sez. 4, n. 21036 del 05/04/2023, Giordano, in motivazione; Sez.
Sez. 4, n. 21050 del 05/04/2023, Santaguida
21036 del 05/04/2023, Giordano, in motivazione; Sez. 4, n. 21050 del 05/04/2023, Santaguida, in motivazione, e Sez.
Sez. 4, n. 21053 del 05/04/2023, Ambrogio
21050 del 05/04/2023, Santaguida, in motivazione, e Sez. 4, n. 21053 del 05/04/2023, Ambrogio, in motivazione).
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO MARIANNA LUCIA nato a NISCEMI il 13/12/1991 avverso la sentenza del 04/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GELA4,3~4&9-a4e-Perti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Gela, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Marianna Lucia Amato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per plurime fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenute in continuazione tra loro.

2. Avverso la sentenza l'imputata, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale ha dedotto la «mancanza di motivazione e precisione della contestazione del tempus commissi delicti» di talune fattispecie in quanto indicate in rubrica come commesse nel 2022 e nel 2027 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di c.d.

«patteggiamento» ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in quanto deducente, anche in termini di vizio motivazionale sul punto, un mero difetto di contestazione del tempus commissi delicti e non un difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o altre ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., peraltro, in termini generici, in quanto facenti riferimento alla mera indicazione di cui alla rubrica, e senza confrontarsi con la motivazione di cui a pag. 5 della sentenza che fonda sull'analisi delle cessioni documentate tramite riprèse video (ex plurimis:

Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01, e, ancora più di recente, Sez. 4, n. 21036 del 05/04/2023, Giordano, in motivazione; Sez. 4, n. 21050 del 05/04/2023, Santaguida, in motivazione, e Sez. 4, n. 21053 del 05/04/2023, Ambrogio, in motivazione).

4. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2