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Ordinanza — n. 39306/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to critically examine evidence and reliance on statutory violation without analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39306/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Acierno Pietro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant failed to provide a critical analysis of the appellate court's evaluation of the evidence, instead merely citing a violation of Article 336 of the Criminal Code. The court rejected this approach because the lower court had properly assessed the threatening nature of the statements in relation to the recipient's official duties.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to critically examine the factual evaluation of evidence and merely invokes a statutory violation without addressing the specific facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility failure to examine evidence statutory violation argument threatening statements official duties context rinuncia al dibattimento orale difesa d'ufficio attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 336 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACIERNO PIETRO nato a L'AQUILA il 24/01/1971 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; Lo stesso omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di appello, limitandosi ad evocare la violazione dell'art. 336 cod. pen. Il ricorrente disattende, inoltre, la valutazione critica delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite, collegate al compimento di un atto dell'ufficio del destinatario.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente ,