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Ordinanza — n. 39295/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissal for inadmissibility due to waiver of substantive grounds in second instance proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39295/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived all substantive grounds during the appellate proceedings. Although the appellant argued for a re-evaluation of criminal responsibility, they only insisted on modifying the sanction. The court ruled that this waiver precluded the re-introduction of the substantive issue in the cassation phase.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: In criminal appeals, if the appellant renounces substantive grounds and limits the request to sanction adjustment, the right to raise those waived merits in cassation is precluded.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility waiver of substantive grounds preclusion of cassation sanction modification request second instance waiver responsabilità scemata impunità irresponsabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZARO ORAZIO ANTONIO nato a TORTONA il 22/03/1959 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso sul vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità dell'imputato; Il ricorso è inammissibile perché, in sede di appello, l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi afferenti al merito, limitandosi a insistere sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

E', pertanto, preclusa al ricorrente la possibilità di riproporre con ricorso in cassazione un motivo rinunciato nel giudizio di merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 gi gno 2024 I