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Ordinanza — n. 39090/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for attempted money laundering and excessive penalty due to procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39090/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Tristano Savino inadmissible and ordered him to pay court costs. Savino argued that the lower court failed to reclassify the facts as attempted money laundering under Article 648 of the Penal Code and imposed an excessive penalty. The court rejected these claims because the first ground constituted a mere repetition of arguments already dismissed on appeal without substantive criticism, while the second ground was too generic to allow the appellate court to exercise its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or exercise a new assessment of evidence, and appeals must cite specific grounds rather than generic complaints to be admissible.

Parole chiave

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attempted money laundering excessive penalty procedural inadmissibility repetition of arguments generic appeal grounds supervisory role Italian Penal Code motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini
265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRISTANO SAVINO nato a CERIGNOLA il 23/07/1976 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; A CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Tristano Savino; osservato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto di tentato riciclaggio ascritto all'odierno ricorrente nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, perché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrue e corrette argomentazioni giuridiche (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; atteso che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 -01).; ritenuto che, parimenti, non è consentita in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondata, anche la censura - prospettata con il medesimo motivo di ricorso in subordine - relativa all'eccessività della pena, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione aglì aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); considerando che, infine, il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato lui ascritto e alla dosimetria della pena, risulta generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, sotto entrambi i profili oggetto di censura (si vedano in particolare le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indica, con pertinenza censoria, gli elementi che sono alla base della contestazione formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremíla in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i