Criminal appeal dismissed for lack of merit due to manifestly unfounded claim of insufficient reasoning by the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Perrino Antonio inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The trial court had explicitly addressed the appellant's complaints regarding the criminal liability of the accused, providing sound legal arguments and logical reasoning to establish the crime's existence. The court rejected the appeal because the sole ground of the complaint—that the lower court lacked sufficient motivation—was deemed manifestly unfounded given the detailed justification provided in the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the sole ground is a defect of motivation that is manifestly unfounded, as the lower court has already provided explicit and logically sound reasons for its conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRINO ANTONIO nato a SAN MARZANO SUL SARNO il 02/01/1965 avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Perrino Antonio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 3-5 sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che avendo subito continue vessazioni verosimilmente non ricordava il giorno preciso in cui era avvenuto il fatto e sull'assenza di prospettazioni alternative da parte dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 set