Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded regarding criminal liability and sentencing benefits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Quinci Antonino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because the argument regarding criminal liability lacked specific elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure, failing to allow the appellate judge to exercise its review. The second and third grounds were dismissed as manifestly unfounded, as the lower court's denial of mitigating circumstances and substitution of sentence was logically sound and sufficient. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 53 e ss. I. 689/1981, 20-bis c.p.; Art. 545-bis c.p.p.: An appeal alleging violation of law must specify the elements underlying the criticism; generic arguments are inadmissible, and the denial of mitigating circumstances requires only a congruent reference to decisive negative elements.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUINCI ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 18/08/1992 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Quinci Antonino; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta rispetto alla declaratoria di condanna dell'imputato (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 sulla ricostruzione dei fatti alla luce delle attendibili dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da quelle del teste e dalla documentazione in atti), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la sentenza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva ai sensi degli artt. 53 e ss.
I. 689/1981, 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato a fronte di una motivazione sull'esclusione del beneficio esente da vizi logici e giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi criticamente (si veda, in proposito, pag. 5 sulla reiterazione della condotta decettiva del prevenuto mediante l'attivazione del conto corrente e delle tre sim, l'intensità del dolo e la presenza di numerosi precedenti specifici che escludono un giudizio di prognosi positiva del giudice sul rispetto delle prescrizioni da parte dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Il Consigli