Cassation court dismisses appeal for generic challenge to statutory mitigation denial without critical analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Giannalia and Marceno inadmissible due to a generic challenge regarding the denial of statutory mitigation. The appellants argued that the lower court failed to critically analyze the arguments supporting the refusal of mitigation under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected this because the appellate judges had already considered the lack of positive elements, noting the appellants' prior admission of facts without contributing to investigations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; A generic challenge to the denial of statutory mitigation without critical analysis of the lower court's reasoning is inadmissible when the appellate court has already weighed the absence of positive mitigating factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
IQ seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIANNALIA FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 01/08/1997 MARCENO' GIUSEPPE nato a PALERMO il 12/11/1975 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; (7e OSSERVA Rilevato che il difensore di GIANNALIA Francesco Paolo e MARCENÒ Giuseppe, con unico atto, ha proposto ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di Termini Imerese, di condanna dei predetti per concorso in un furto e nella gestione di una piantagione di cannabis (accertati in Santa Cristina di Gela, il 1/2022), ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per il furto, in difetto di querela, rideterminando la pena e revocando la pena accessoria, con conferma nel resto; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, atteso che, con l'unico motivo, si è censurato il diniego delle attenuanti di cui all'art.
62. bis, cod. pen., in maniera del tutto generica.e senza una analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del doppio grado dato rilievo al difetto di elementi positivamente valutabili, osservandosi, quanto alla ammissione dei fatti da parte del GIANNALIA, che lo stesso Tribunale aveva già rilevato che essa era intervenuta in un momento in cui la responsabilità era acclarata e non aveva apportato alcun utile contributo alle indagini (sulle circostanze attenuanti generiche e sul relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella Cappel