Cassation appeal dismissed for lack of specific legal grounds and factual data supporting the generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to the absence of specific legal grounds and factual data supporting the generic arguments. The appellant, Licks Junior Gelvany, challenged his conviction for excessive blood alcohol levels, but the defense failed to provide reasoned arguments or evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic arguments devoid of specific legal grounds or factual data substantiating the requests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICKS JUNIOR GELVANY nato a CRICIUMA( BRASILE) il 05/04/1990 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di LICKS Junior Gelvany ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Verona di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
c) e 2 bis, codice strada (tasso alcolemico pari a 2,04 g/I e 1,90 g/I, in Lazise il 15/10/2019); ritenuto che il ricorrente ha dedotto un motivo unico con il quale ha prospettato deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente Gabriella