Cassation court dismisses appeal against agreed sentence for omitted proscioglimento reasoning as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible without formalities because the grounds raised were waived during the appellate conciliation proceedings. The appellant challenged the agreed sentence for lack of reasoning regarding proscioglimento under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such complaints are inadmissible when they do not allege illegality of the sanction itself but rather omitted reasoning on waived conditions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Complaints regarding omitted reasoning on proscioglimento conditions are inadmissible when raised against a sentence resulting from an appellate conciliation, as they concern waived grounds or non-illegality of the sanction.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLANI ALEX nato a FROSINONE il 28/08/1988 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAà3te-c3v4460-a4e-Partt udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; tIP
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Alex Villani ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 1, 9 ottobre 1990, n.309 L'unitario motivo di ricorso, attinente all'omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per un proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102;
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore La Pr