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Ordinanza — n. 38097/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against agreed sentence for omitted proscioglimento reasoning as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38097/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible without formalities because the grounds raised were waived during the appellate conciliation proceedings. The appellant challenged the agreed sentence for lack of reasoning regarding proscioglimento under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such complaints are inadmissible when they do not allege illegality of the sanction itself but rather omitted reasoning on waived conditions.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Complaints regarding omitted reasoning on proscioglimento conditions are inadmissible when raised against a sentence resulting from an appellate conciliation, as they concern waived grounds or non-illegality of the sanction.

Parole chiave

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omitted reasoning proscioglimento conditions appellate conciliation inadmissible appeal waived grounds agreed sentence Article 610 disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 599bis cod.proc.pen.
Art. 73, comma 1, n. 309 L. 9 ottobre 1990
Art. 129 cod.proc.pen.
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 610, comma 5bis, cod.proc.pen.
Art. 616 cod.proc.pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
278170) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102;
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170) Segue, a norma dell'articolo 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLANI ALEX nato a FROSINONE il 28/08/1988 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAà3te-c3v4460-a4e-Partt udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; tIP

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Alex Villani ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 1, 9 ottobre 1990, n.309 L'unitario motivo di ricorso, attinente all'omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per un proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102;

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore La Pr