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Ordinanza — n. 38083/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments lacking specific legal comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38083/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Emanuele Civita inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The defense argued for the recognition of continuity between crimes but offered only generic arguments without specific comparison to the lower court's reasoning. The court rejected this because the defense's submissions were devoid of concrete legal analysis and failed to address the correct legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. 309/90; Art. 4 I. 110/75: An appeal is inadmissible when the defense's arguments are generic and lack specific comparison with the lower court's reasoning, rendering them legally insufficient.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility continuity of crimes generic defense arguments lack of legal comparison Corte di Cassazione partecipazione al reato testimonianza della vittima circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. 309/90
Art. 4 I. 110/75
artt. 73 d.P.R. 309/90
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIVITA EMANUELE nato a OTTAVIANO il 17/02/2004 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Civita Emanuele, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/90 e 4 I. 110/75. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo unico di ricorso, in cui la difesa si duole del mancato riconoscimento della continuazione tra i reati, risultano essere del tutto generiche e prive di confronto con le ragioni espresse in motivazione, sostenute da congrua e adeguata motivazione, del tutto corretta in diritto ed esente da vizi logici.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente