Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging agreed sentence quantum under Art. 599-bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the agreed sentence of six years and €30,000, arguing it was illegal regarding the base penalty and internal continuation of offenses. The court ruled that such grievances are inadmissible because they do not constitute an illegal penalty under established case law, which limits admissibility to penalties differing from statutory limits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; In appeals regarding agreed settlements, cassation appeals challenging the quantum of the agreed sentence are inadmissible unless the penalty is proven illegal by exceeding statutory limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARASCA SALVATORE nato a OTTAVIANO il 19/01/2000 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Tarasca Salvatore, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Esaminati i motivi di ricorso proposti dall'imputato, nei quali la difesa deduce l'illegalità della pena concordata. Considerato che i motivi attinenti al quantum della pena base concordata (anni 6 di reclusione ed euro 30.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90) ed alla ritenuta continuazione c.d. interna tra le varie condotte contestate all'imputato in relazione alla diversa tipologia di sostanza stupefacente detenuta sono del tutto destituiti di fondamento, non essendo gli aspetti rilevati riconducibili alla nozione di pena illegale [in termini, cfr.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso dei pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»;
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01: «In tema di "patteggiannento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata»].
Considerato che la nozione di pena illegale, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è limitata alle sole ipotesi di pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 23 settembre 2024 I