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Ordinanza — n. 37815/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded plea regarding prescription term calculation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37815/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gennaro Savino inadmissible because his claim regarding the extinction of the crime through prescription was manifestly unfounded. Savino argued the prosecution failed to declare the crime prescribed, but the court found he incorrectly calculated the prescription period by ignoring a 2011 law that extended terms by one-third. Consequently, the court ruled the appeal could not form a valid relationship for review, leading to a dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 17 comma d.lgs. n. 74 del 2000: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the failure to consider statutory extensions of prescription periods renders the claim for prescription extinction invalid.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal prescription term calculation criminal procedure inadmissibility statutory extension periods Cassa delle ammende tempestività tributaria ritardo ingiustificato dell'azione penale riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
217266); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 17 comma d.lgs. n. 74 del 2000
Art. 36 vicies semel lett. I) d.l. 13/08/2011 n. 138
74 del 2000, introdotto dall'art. 36 vicies semel, lett.
Art. 161 comma 2 cod. pen.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
217266); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVINO GENNARO nato a SERINO il 03/07/1967 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che il ricorso proposto da Gennaro Savino, che deduce la violazione di legge il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto il ricorrente, nel computo del termine, non ha considerato la disposizione di cui all'art. 17, comma d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 36 vicies semel, lett. I), d.l. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla I. 14/09/2011, n. 148, e in vigore dal 17 settembre 2011, che ha aumentato di un terzo "i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto", sicché per effetto di tale aumento di un terzo, il termine ordinario di prescrizione del reato è pari a otto anni, ulteriormente aumentato a dieci anni ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen.: termine che, essendo il fatto commesso il 27 ottobre 2017, non era decorso alla data del 13 ottobre 2023, quando è stata pronunciata la sentenza impugnata; rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.