Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37771/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on execution for lack of continuity due to lack of premeditation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37771/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for criminal continuity. The appellant argued for continuity based on similar thefts, but the court found the acts lacked the necessary premeditation and shared criminal design required by law. Consequently, the court ruled that the acts constituted habitual crimes rather than a continuous offense, dismissing the appeal without substantive review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The recognition of criminal continuity requires a verified premeditation of subsequent acts at the time of the first crime, and the absence of such planning precludes continuity even if acts are similar.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuity habitual crimes premeditation requirement execution proceedings shared criminal design infrazioni uniche e continuate furti connessi reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 aprile 2024, con la quale la Corte di appello di Catanzaro rigettava la richiesta avanzata da Salvatore Parrotta, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 81 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 aprile 2024, con la quale la Corte di appello di Catanzaro rigettava la richiesta avanzata da Salvatore Parrotta, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
artt. 81 cod. pen
pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo relativo ad erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARROTTA SALVATORE nato a BERGAMO il 05/09/1974 avverso l'ordinanza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 aprile 2024, con la quale la Corte di appello di Catanzaro rigettava la richiesta avanzata da Salvatore Parrotta, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai delitti giudicati dalle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; Ritenuto che, con unico articolato motivo relativo ad erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e a vizio di motivazione, si propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, immune da fratture logiche e rispettosa delle risultanze; che la Corte di appello ha specificamente motivato su tutti gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso (l'oggetto del furto, pesche sottratte a due diverse aziende agricole, e la distanza temporale, meno di un anno), sottolineando le ulteriori circostanze incompatibili con la previa programmazione di entrambe le condotte (la diversità del numero e dell'identità degli altri concorrenti nei due fatti, il patteggiamento intervenuto rispetto al primo reato prima ancora della commissione del secondo) e concludendo che ricorreva un'ipotesi di abitualità piuttosto che di continuazione; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità («Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»;

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in relazione al profilo della irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così