Italian Supreme Court dismisses appeal against appellate court's rejection of appeal for lack of specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appellant's petition inadmissible, upholding the lower court's decision to reject the appeal due to insufficient specificity. The appellant argued that the appellate court erred in dismissing the appeal under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure, claiming the appeal lacked critical analysis. The court ruled that the appeal contained only generic and assertive statements rather than specific grounds for review, rendering it legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d), Art. 591, comma 1, lett. c), Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it contains only generic or assertive statements that fail to solicit a critical review by the appellate judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BAHLOULY ABDELKEBIR nato il 30/06/1974 avverso l'ordinanza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Abdelkebir El Bahlouly ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Messina che ne ha dichiarato inammissibile l'atto di appello per difetto di specificità, disponendo l'esecuzione del provvedimento impugnato; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'erronea applicazione degli artt.581 e 591 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l'appello, è manifestamente infondato in quanto l'atto di appello conteneva enunciati del tutto generici, ed anzi assertivi (in ordine all'attendibilità riconosciuta alla persona offesa e ai riscontri al suo narrato e, dunque, al difetto della prova e alla scarna motivazione della responsabilita: cfr. primo motivo di appello; nonché la mera richiesta di assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.: cfr. secondo motivo di appello), inidonei a sollecitare un vaglio critico da parte del Giudice del gravame (artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), il quale dunque ha correttamente dichiarato inammissibile l'atto di appello; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03