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Ordinanza — n. 37685/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for merely repeating lower court arguments without new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37685/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments merely repeated those raised in the second-instance judgment without presenting new grounds. The appellant challenged the confirmation of theft and the application of an aggravating circumstance, but the court found the first ground to be a lack of effective criticism and the second to be factually unfounded based on the victim's testimony and the indictment's description. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates the arguments of the second-instance judgment without raising new grounds or effectively challenging the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments lack of effective criticism aggravating circumstance court costs and fine ammende per infrazione procedurale spese di difesa condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
283370 — 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod.
Art. 364 c.p.p.
Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
268360 — 01); considerato che il secondo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale sostanziale e processuale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
283370 — 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv.
Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, Oldi
Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, Ssaracino
Sez. 5, n. 51255 del 30/10/2019, Liberali
Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DZEMAILI REDZIP nato a PODGORICA( MONTENEGRO) il 20/09/1969 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Redzip Dzemaili ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il delitto aggravato di furto; considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, in particolare con riguardo alla sua identificazione —, lungi dal muovere effettive censure alla sentenza di secondo grado, si è limitato a riportare le doglianze prospettate con l'atto di appello (cfr.

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01) e disattese dalla Corte territoriale la quale, con una motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha ritenuto il ricorrente autore del reato sulla scorta della deposizione dei pubblici ufficiali operanti (fondata sulla visione delle immagini riprese nell'occorso), la cui valenza rappresentativa non può essere in questa sede apprezzata (segnatamente, revocandola in dubbio poiché le immagini non sono state acquisite; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); considerato che il secondo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale sostanziale e processuale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

— è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto: - l'editto accusatorio indica la norma appena menzionata e, nel descrivere il fatto, fa espresso riferimento alla collocazione, incustodito, del telefono (oggetto materiale del reato) all'interno della sacrestia del santuario de quo, ragion per cui — quantunque il citato n. 7 contempli distinte aggravanti — nel caso in esame sono stati indicati, in uno alla norma violata, gli elementi idonei a contestare la fattispecie aggravatrice (Sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014 — dep. 2015, Oldi, Rv. 263258 — 01), rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (cfr.

Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019 — dep. 2020, Ssaracino, Rv. 279335 — 01); - dalla ricostruzione della Corte di merito, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, si trae che quest'ultima ha dovuto lasciare incustodito il proprio telefono nel luogo de quo, mentre ivi svolgeva attività lavorativa, per la necessità di metterlo sotto carica, così dando conto della «sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la "res" furtiva» (Sez. 5, n. 51255 del 30/10/2019, Liberali, Rv. 277524 — 01); e non occorre dilungarsi, pertanto, per osservare che può condurre, in questa sede, a una diversa conclusione la prospettiva difensiva con cui si è perorata una diversa interpretazione del «significato» della deposizione in discorso, in contrasto con il «divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» in sede di legittimità (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva, Rv. 283370 — 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme