Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37602/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific grounds violating procedural requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37602/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant was generic and lacked specificity. The appellant argued for the nullity of the lower court's decision due to insufficient reasoning regarding the admission of partial renewal of the investigation, but these arguments merely repeated reasons already rejected by the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the specific correlation requirement between the contested decision and the grounds of appeal under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not establish a specific correlation between the reasons of the contested decision and the grounds of the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of specificity correlation requirement Article 591 c.p.p. minaccia gravi addebiti penali altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
art. 612 cod. pen
art. 339 cod. pen
in relazione all'art. 339 cod. pen., dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo B).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOTGIU DARIO nato a SASSARI il 23/08/1990 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Sotgiu Dario ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari- che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Sassari, lo ha ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 612 cod. pen. in relazione all'art. 339 cod. pen., dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo B).

Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente rileva la violazione di norma di legge e conseguente nullità per difetto e illogicità della motivazione in relazione all'ammissione della rinnovazione parziale dell'istruttoria, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 settembre 2024 Il cons estensore Il Pre