Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific grounds violating procedural requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant was generic and lacked specificity. The appellant argued for the nullity of the lower court's decision due to insufficient reasoning regarding the admission of partial renewal of the investigation, but these arguments merely repeated reasons already rejected by the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the specific correlation requirement between the contested decision and the grounds of appeal under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not establish a specific correlation between the reasons of the contested decision and the grounds of the appeal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOTGIU DARIO nato a SASSARI il 23/08/1990 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Rilevato che Sotgiu Dario ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari- che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Sassari, lo ha ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 612 cod. pen. in relazione all'art. 339 cod. pen., dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo B).
Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente rileva la violazione di norma di legge e conseguente nullità per difetto e illogicità della motivazione in relazione all'ammissione della rinnovazione parziale dell'istruttoria, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 settembre 2024 Il cons estensore Il Pre