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Ordinanza — n. 37045/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of specific argumentation against prior recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37045/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances should prevail over specific recidivism, but the Court found the appeal lacked specific arguments and merely repeated issues already reviewed by the lower courts. The decision upheld the lower court's refusal of generic mitigation based on the appellant's demonstrated propensity to reoffend, citing established precedent that requires only decisive factors to be considered.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: An appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if it fails to provide specific arguments against the specific recidivism recognized, as the lower court's reasoning based on the defendant's dangerousness is legally sound and sufficient.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances specific recidivism inadmissible appeal propensity to reoffend penal sentencing Court of Cassazione lack of specificity procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
ERHABOR OVIE, ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Ivrea, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172
Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378
ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez.
Sez. 2, n. 933 dell'10/10/2013 dep. il 2014, Rv. 258011
Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351
258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351 4.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERHABOR OVIE nato il 02/08/1992 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; • Motivi della decisione 1. ERHABOR OVIE, ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale di Ivrea, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990, deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio e, nello specifico, al diniego del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale riconosciuta da qntrambe le sentenze di merito. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità e del tutto assertivo. Peraltro, lo stesso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo dì profili dì censura già adeguatamente vagliati e disattesi, in modo non incongruo, dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argo- mentazioni a base della sentenza impugnata, oltre che inerente al trattamento punitivo che risulta, invece, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte dì appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti genenche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, la sua proclività a delinquere, dimostrata dai precedenti penali analoghi al fatto sub iudice, sintomatici di una particolare pericolosità sociale (cfr. pag. 4).

Il provvedimento impugnato è conforme al costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi O comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valul:azione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172).

Va ricordato che questa Corte dì legittimità ha anche chiar to che, con un indirizzo assolutamente prevalente, che è legittima in tali oasi la doppia valutazione dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purché operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità, la determinazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 deii'U/10/2013 dep. il 2014, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351 4.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 settembr