Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for counterfeiting documents as inadmissible due to lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Lorenzo Saracchini inadmissible and ordered him to pay court costs. Saracchini challenged his conviction for counterfeiting an exit document, arguing for a different legal qualification under a more severe paragraph of the penal code. The court rejected this claim because the factual conduct was already covered by the existing conviction, the new qualification would not be more severe, and the appeal lacked legal merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 497-bis c.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal claiming a different legal qualification is inadmissible if the factual conduct is already covered by the conviction, the new qualification is not more severe, and the appellant lacks a legitimate interest in the change.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARACCHINI LORENZO nato a ROMA il 08/12/1989 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Saracchini Lorenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 497 bis cod. pen. commesso in concorso con Sciarra Stefano (coimputato non ricorrente), riducendo però l'entità della pena inflitta; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'erronea qualificazione del fatto ai sensi del primo comma dell'art. 497-bis cod. pen. invece che nella fattispecie di cui al secondo comma, è inammissibile per le seguenti concorrenti ragioni: - si tratta di motivo inedito; - non ricorre una ipotesi di diversità del fatto, poiché il fatto storico contestato riguarda il possesso di un documento contraffatto valido per l'espatrio e per tale condotta l'imputato è stato condannato; - l'imputato non ha interesse a richiedere una diversa e più grave riqualificazione del fatto;
Considerato che il secondo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurabilità del reato, è manifestamente infondato, dato che il giudice di merito, sulla scorta di motivazione immune da cadute logiche, ha ritenuto la responsabilità concorsuale dell'imputato nell'azione materiale compiuta, previo accordo, dal coimputato (pag. 3); Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos