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Ordinanza — n. 36703/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal and factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36703/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Vaduva Gogu inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the constitutional challenge to Article 581 of the Criminal Procedure Code as manifestly unfounded, citing prior precedent that such legislative choices are not unreasonable. Furthermore, the court found the second ground of complaint entirely generic and lacking specific legal or factual arguments required by law.

Regesto Legislator

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Art. 581, Art. 591 cod. proc. pen.; Appeals must specify legal and factual grounds, and constitutional questions must be manifestly unfounded based on existing precedent.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specific grounds required constitutional question manifestly unfounded generic complaint Criminal Procedure Code court costs responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
Rilevato, quanto al primo motivo di ricorso, nel quale si chiede alla Corte di sollevare questione d'incostituzionalità dell'art. 581, comma 1, quater cod.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 27 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 6 CEDI
D.P.R. 309/90, art. 73, comma 5

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VADUVA GOGU nato il 05/09/1999 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Vaduva Gogu, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato, quanto al primo motivo di ricorso, nel quale si chiede alla Corte di sollevare questione d'incostituzionalità dell'art. 581, comma 1, quater cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.

è manifestamente infondato: oltre a non essere specificato nel motivo la rilevanza della questione nell'ambito del giudizio che occupa, occorre evidenziare come questa Corte si sia già pronunciata in merito, affermando che:«è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comnna 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDI], nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine innpugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine» (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324 - 01).

Considerato che le ragioni di doglianza articolate nel secondo motivo di ricorso, in cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e del trattamento sanzionatorio adottato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consiglier