Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing and expulsion order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Devole Altin inadmissible due to the lack of specific grounds. The defense argued for a review of the sentencing and expulsion order, but the court found the complaints to be entirely generic and unsupported by concrete arguments. Consequently, the court upheld the lower court's discretion in determining the penalty and rejected the request for a new evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, comma 1, n. 5 c.p.p.; Art. 363, comma 1, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it contains only generic criticisms of the lack of motivation in the contested decision, as the court of first instance retains the prudent appreciation of the penalty's congruity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEVOLE ALTIN (CUI: 018H1R7) nato il 29/06/1976 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Devole Altin, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta mancanza di motivazione e violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla disposta dell'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che la determinazione della pena in concreto irrogata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore